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Evoluzione del concetto di salute

I concetti di salute e di sicurezza sul lavoro sono collegati.

Possiamo definire la "sicurezza sul lavoro" come un insieme di condizioni di lavoro che non alterano in alcun modo la salute  delle persone che compiono quelle date attività lavorative.

Concretamente però non è affatto semplice individuare queste condizioni di lavoro: infatti, anche la legislazione in materia si è notevolmente evoluta nel corso degli anni, in funzione del cambiamento nella concezione del bene "salute" che a sua volta si è modificato parallelamente all'aumento del livello di benessere nelle società.

La definizione di salute più semplice a cui si può pensare equivale ad "assenza di malattia".

In questa concezione la salute è individuata come uno stato inevitabilmente soggettivo: sia dal punto di vista fisiologico che, ancora di più, sotto il profilo psicologico, ogni individuo risente in modo diverso dei "fattori di rischio", ovvero degli elementi capaci di causare un danno; quindi alcune condizioni di lavoro potranno risultare più dannose verso un soggetto rispetto ad un altro posto nelle identiche condizioni.

Numerosi elementi individuali rendono gli esseri umani analoghi ma non uguali: esiste cioè una notevole variabilità o suscettibilità individuale, che comporta come conseguenza una differente probabilità di sviluppo di un danno a parità di fattori di rischio.

Nel tempo la concezione del bene "salute" si è evoluta, per giungere alla definizione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) di salute intesa come "condizione di benessere fisico, psichico, sociale" della persona e quindi del lavoratore: è chiaro infatti come la mancanza di benessere corrisponda al malessere, che a lungo termine può generare la malattia.

Questa definizione pone maggiormente l'accento sulla centralità dell'uomo rispetto al lavoro.

Una condizione di benessere dell'individuo è ancora più soggettiva, quindi più difficile da definire e da raggiungere, rispetto ad una condizione di "assenza di malattia".

In particolare, considerare la salute in questa nuova accezione e riferita al lavoro acuisce le difficoltà nel definire le condizioni di tutela; infatti, il lavoro stesso è un processo molto complesso,  

dove l'individualità delle persone si incontra con lo specifico contesto lavorativo organizzato e con tendenze socio-economiche più generali:

- il lavoro è un mezzo di espressione delle risorse fisiche, intellettuali ed emotive dell'individuo;

- il lavoro è un intervento di cambiamento sia dell'oggetto su cui si esercita l'attività lavorativa, sia del soggetto che la compie, che sviluppa capacità che altrimenti potrebbero rimanere sopite;

- il lavoro è un territorio in cui si attivano rapporti di relazione e di convivenza caratteristici di uno specifico e determinato contesto economico, culturale e sociale.

Una condizione di "benessere" di un individuo rispetto al lavoro dipende quindi dalla soddisfazione delle molte aspettative che egli ripone nel proprio lavoro, ad esempio: esigenze economiche, necessità di gratificazione, ambizioni di crescita individuale e professionale, di successo ed affermazione, di condivisione di obiettivi con altre persone, di autonomia e di creatività...

In definitiva, la tutela della salute nei luoghi di lavoro è raggiungibile attraverso l'insieme di diversi elementi che innanzitutto assicurino l'integrità psicofisica dei lavoratori, ma che parimenti devono tendere verso il "benessere" attraverso il miglioramento costante e progressivo delle condizioni di lavoro, come prevede il Decreto Legislativo 626/94, insieme ad una maggiore attenzione alla soggettività degli individui lavoratori che si realizza mediante il loro attivo coinvolgimento nel processo di crescita progressiva del livello di sicurezza.

In questa direzione si muove anche il recente importante sviluppo dell'ergonomia, scienza che applica le conclusioni riguardanti l'essere umano raggiunte da altre scienze (biologia, medicina, anatomia e fisiologia, antropometria e biomeccanica, psicologia, sociologia...) alla progettazione di oggetti, sistemi ed ambienti destinati all'uso da parte di persone: in ambito lavorativo si occupa quindi di concepire il lavoro adattandolo all'uomo, proprio in applicazione della concezione di salute come benessere degli individui.

 

La tutela legislativa

La LEGISLAZIONE è l'insieme di leggi che regolamentano un determinato settore.

In materia di igiene e sicurezza del lavoro la legislazione è progredita in funzione del cambiamento nel concetto di salute: le condizioni di tutela minime oggi stabilite dalla legge sono molto cambiate rispetto agli obblighi introdotti dalle prime leggi in materia, che risalgono alla fine del 1800.

In Italia il sistema legislativo in materia è sempre stato molto avanzato rispetto al resto dell'Europa, fino all'avvento delle direttive comunitarie che hanno uniformato la situazione. Vediamo in breve le tappe principali di questa evoluzione legislativa.

Il Codice Penale (1930) stabilisce responsabilità penali personali rispetto a prescrizioni la cui inadempienza costituisce reato: il rispetto di queste norme è perciò tassativo.

In generale, il reato è un comportamento che contrasta con il bene della collettività ed esige, a seconda della gravità, una conseguenza giuridica chiamata pena. Nella fattispecie di reato si distinguono un soggetto attivo (colui che commette il reato), un soggetto passivo (colui che subisce il reato nelle sue conseguenze) ed un oggetto del reato che è il bene giuridicamente tutelato (che qui coincide con la salute degli individui lavoratori).

I reati vengono distinti in base alla tipologia della pena corrispondente:

- sono delitti quando la pena prevista consiste in una multa, nella reclusione o nell'ergastolo; - sono contravvenzioni quando la pena prevista è l'ammenda o l'arresto.

I reati del Codice Penale che riguardano la tutela della salute nei luoghi di lavoro puniscono comportamenti che predispongono ad eventi infortunistici a prescindere dall'effettivo verificarsi dell'evento dannoso: quindi l'evento dannoso diventa un'aggravante del reato.

Si distingue tra reati dolosi (ovvero commessi con dolo, intenzionalmente) e reati colposi (ovvero commessi con colpa, per imperizia o condotta negligente):

- omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437);

- omissione o rimozione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451); - omicidio colposo (art. 589) e lesioni personali colpose (art. 590);

che riguardano come soggetto attivo chiunque si renda responsabile dei suddetti comportamenti. Per i reati penali colposi esiste la possibilità di ottenere una sospensione della pena (condizionale) per un periodo di tempo nel quale non devono avvenire altri reati dello stesso genere per far sì che la pena venga definitivamente condonata.

Infine vale la pena ricordare che in Italia vige il principio di legalità, in forza del quale non è

possibile essere puniti per comportamenti commessi prima dell'entrata in vigore di una legge che contempli specificamente quella fattispecie delittuosa.

scarica la scheda di approfondimento "il Codice Penale"

Il Codice Civile (1942) introduce un elemento fortemente innovativo: all'articolo 2087 stabilisce infatti che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro": quindi la salute del lavoratore, intesa come "integrità psico-fisica", deve essere tutelata dal Datore di lavoro.

Egli deve perciò effettuare una valutazione del rischio, al fine di stabilire in quella particolare attività lavorativa quali siano le effettive condizioni pericolose e tutte le misure necessarie al miglioramento dell'attività (non solo le specifiche misure obbligatorie stabilite dalle leggi applicabili) suggerite dal più avanzato grado di tecnologia disponibile; per adempiere a questo mandato il Datore di lavoro ha tra l'altro a disposizione l'esperienza di aziende dello stesso settore produttivo, con cui può confrontarsi attraverso le organizzazioni di categoria dei Datori di lavoro.

Questo articolo del Codice Civile viene chiamato "norma di sicurezza della sicurezza" perché è sempre attuale: non detta un elenco di cose da fare, ma dà tre criteri per migliorare progressivamente la sicurezza sul luogo di lavoro a prescindere da qualsiasi situazione iniziale.

Infatti ciò che caratterizza un dato lavoro è proprio la combinazione dei seguenti fattori:

1.       la particolarità dell'attività lavorativa,

2.       l'esperienza che si accumula in quel settore produttivo, 3. la conoscenza tecnica (progresso tecnologico) che permette di applicare le conoscenze derivanti dall'esperienza.

Anche la legge fondamentale della Repubblica Italiana, la Costituzione (1947), contiene alcuni principi generali fondamentali per la tutela del lavoro, che costituiscono i valori guida a cui è improntata l'intera legislazione nazionale:

- l'art. 32 stabilisce che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo in ogni aspetto della sua esistenza, e che non è subordinabile a considerazioni di altra natura: la salute è un diritto cosiddetto "indisponibile", che infatti non si presta ad una contrattazione fra le parti;

- l'art. 35 afferma che il lavoro è tutelato sotto ogni punto di vista; il combinato disposto dell'art.35 insieme all'art. 1 ("l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro") pone il lavoro come il valore fondante dello Stato italiano: in quest'ottica non è accettabile che i cittadini italiani subiscano un danno mentre partecipano alla costruzione di un bene fondamentale per l'intera società;

- l'art. 41 precisa che in Italia l'iniziativa economica privata è libera, è perciò un'opportunità lasciata aperta a tutti i cittadini, ma proprio perché ha carattere volontario deve apportare un utile anche alla collettività; non può quindi danneggiare nessun cittadino né direttamente (lavoratori) né indirettamente (contesto ambientale). Questo articolo introduce indirettamente la non ammissibilità dell'ignoranza" dell'imprenditore rispetto alle norme che regolamentano il lavoro nei suoi diversi aspetti.

scarica la scheda di approfondimento costituzione"

Negli anni '50 vengono emanati due decreti molto importanti che dettano un insieme di prescrizioni tecniche, allora all'avanguardia e tuttora quasi sempre attuali:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 che stabilisce norme atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali (stabilendo i requisiti strutturali dei locali di lavoro anche per garantire l'evacuazione in caso di emergenza, le disposizioni da rispettare nella costruzione e nell'uso di attrezzature di lavoro, i criteri da rispettare nell'utilizzo di sostanze chimiche);

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 che prescrive norme per l'igiene

del lavoro introducendo cautele non per eliminare rischi di tipo immediato (che possono causare un infortunio), ma soprattutto verso condizioni di lavoro non igieniche o disagevoli che possono a lungo andare nuocere alla salute del lavoratore: ad esempio le condizioni microclimatiche e di illuminazione.

Sono provvedimenti tassativi: l'inadempienza costituisce reato.

Il Decreto Legislativo 626/1994 recepisce una serie di direttive comunitarie, disposizioni legislative emanate dal Parlamento Europeo in due ambiti dove si ritiene necessaria una armonizzazione a livello comunitario:

•        l'area sociale (direttive sociali: hanno dato origine al D. L.vo 626, al D. L.vo 494 in materia di sicurezza nei cantieri edili, ecc.);

•        l'area economica (direttive di prodotto: hanno dato origine al D. L.vo 475/92 sulla marcatura dei D.P.I., al D. L.vo 495/96 sulla marcatura delle attrezzature di lavoro, ecc.).

IL Decreto 626 ha certamente innescato una rivoluzione culturale:

- attraverso l'obiettivo del "miglioramento continuo e progressivo" del luogo di lavoro ha recepito la concezione più recente di salute intesa come "benessere fisico, psichico e sociale";

- sottolinea l'importanza dell'organizzazione del lavoro, cioè dei rapporti tra le persone e gli elementi costituenti il lavoro e tra gli stessi elementi;

- pone l'uomo al centro della questione, poiché è l'uomo che opera (bene o male) sul luogo di lavoro: e difatti un aspetto innovativo riguarda il lavoratore, che diventa soggetto attivo e partecipante direttamente al processo di miglioramento.

Lo sviluppo della sicurezza in un ambiente di lavoro è nelle intenzioni del Decreto Legislativo 626 un progetto collettivo e costante, dove tutti i soggetti sono responsabilizzati nella costruzione della  sicurezza, e dove è fondamentale la presenza di una organizzazione ben definita, con compiti ed obiettivi precisi. In quest'ottica assumono un ruolo importante anche le figure con compiti di direzione, di coordinamento e di controllo (cosiddetti "dirigenti e preposti").

Il D. L.vo 626 stabilisce per tutte le attività lavorative d'obbligo di valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro, che deve essere eseguita coinvolgendo tutte le parti in gioco; inoltre rende più attuali alcune preesistenti disposizioni legislative, come il D.P.R. 547/55 e del D.P.R. 303/56.

Vi sono poi alcuni specifici elementi di rischio considerati dal D. L.vo 626: tra questi troviamo l'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, l'attività a videoterminale, la movimentazione manuale dei carichi, l'uso di sostanze chimiche, la presenza di agenti biologici.

Tutti questi aspetti verranno trattati diffusamente più avanti.

Rispetto alla disciplina prevenzionistica stabilita dai decreti degli anni '50 l'innovazione risiede nel fatto che il decreto 626 stabilisce quali sono gli obiettivi da raggiungere, ma lascia al Datore di lavoro un'ampia autonomia su come raggiungerli ed in quanto tempo, proprio in funzione di un miglioramento progressivo delle condizioni di lavoro.

Per concludere, la legislazione stabilisce condizioni di tutela uguali per tutti i lavoratori, punti fermi che riguardano ogni attività; il Datore di lavoro deve però approfondire nella propria particolare realtà produttiva e migliorare quelle condizioni di lavoro che possono causare effetti dannosi, anche quando non contemplate in modo specifico dalle leggi. e

L'unico limite riconosciuto al Datore di lavoro rispetto all'eliminazione dei rischi è il quello della fattibiiità tecnologica, che però non esclude l'obbligo di costante aggiornamento rispetto a quanto il progresso tecnologico ha messo a punto.

Alla data di messa in rete di questo materiale è in discussione in Parlamento un disegno di legge che mira a realizzare un "Testo Unico" in materia di sicurezza del lavoro. Allo stato attuale della discussione non siamo in grado di anticipare un commento in merito al testo definitivo, ci proponiamo quindi di aggiornare il materiale on lino alla pubblicazione definitiva del provvedimento.

Da ultimo in ordine cronologico ma non in quanto ad importanza, è il decreto legislativo 81 del 2008 detto testo unico sulla sicurezza (DLgs 81/2008).

 

 

 

 

 

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